Achille Di Rocco non si arrende e tramite il suo difensore (avv. Vincenzo di Nanna) propone ricorso per cassazione  (vedi allegato) avverso la sentenza pronunziata dalla Corte di Appello di L’Aquila  il 29 novembre 2012 che, nel confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo (sez. di Giulianova del 22 settembre 2011), aveva ritenuto valida e legittima l’ordinanza ( n. 9 del 17 gennaio 2011) con la quale il Sindaco di Giulianova ha dichiarato la decadenza del ricorrente dal diritto all’alloggio popolare (quartiere “Annunziata” di Giulianova).

A giudizio del difensore, la singolare e bizzarra decisione adottata dalla Corte d’Appello abruzzese rappresenta un’autentica (e pericolosa) novità rispetto ad un orientamento giurisprudenziale sinora univoco e mai contestato, secondo il quale un provvedimento di tipo squisitamente amministrativo, quale la decisione di revoca dell’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, non poteva (e non doveva)  esser legittimamente adottato da un organo di indirizzo politico quale il Sindaco della città di Giulianova, in funzione di Ufficiale di Governo.

La Corte d’appello, in effetti, per “convalidare” (sanare?) la palese nullità del provvedimento di decadenza, è stata costretta ad ipotizzare, con grande sforzo di fantasia ed innovativa forzatura, che il sindaco di Giulianova per eseguire lo “sfratto” di un bimbo di soli 10 anni ed una nonna di oltre 80, avrebbe agito nell’improbabile (e grottesca) veste di “Ufficiale del Governo”, quindi allo scopo di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in realtà neppur ipotizzati (ed ipotizzabili) nel provvedimento impugnato!

Il ricorrente, nel citare il granitico orientamento del Consiglio di Stato (vd. sentenza n. 5073/2006) secondo cui è da escludere che il sindaco, quale organo di governo al quale spettano, perciò, poteri di controllo politico-amministrativo, possa porre in essere atti, quale quello di revoca di un alloggio popolare, che rientrano nell’ambito della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, pone inoltre in rilievo l’assoluto difetto dei presupposti di legge per la pronunzia della decisione di decadenza, posto che l’unica  condotta rilevante a tal fine non può non esser individuata nel venir meno della destinazione ad uso abitativo.

È questo, a giudizio del ricorrente, l’unico senso logico da conferire all’espressione “adibito l’alloggio ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato”.

Il difensore si dichiara infine fiducioso nel buon esito del ricorso, considerata la palese nullità (abnormità) della sentenza impugnata.

Achille Di Rocco tornerà dunque all’Annunziata?

                                                    avv. Vincenzo di Nanna