LORO SEDI

 

IL TRIBUNALE DI ROMA ACCOGLIE IL RICORSO PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO TERAMO – UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI TERAMO E SOSPENDE IL COMMISSARIAMENTO DELIBERATO DALLA GIUNTA NAZIONALE DELLA CONFARTIGIANATO  IMPRESE DI ROMA

IL PRESIDENTE DI MARZIO CHIESE CHIARIMENTI SULL’OPERATO DEL VERTICE CONFARTIGIANATO E GUERRINI IN RISPOSTA HA COMMISSARIATO ED ESCLUSO L’ASSOCIAZIONE TERAMANA

NEI RICHIESTI CHIARIMENTI VENIVANO ANCHE EVIDENZIATI GLI STIPENDI DA FAVOLA EROGATI DALLA CONFEDERAZIONE OGGI ALL’ATTENZIONE ANCHE DELLA STAMPA NAZIONALE CON ARTICOLO APPARSO SU IL MONDO DI VENERDÌ 06/07/2012 A FIRMA DI FRANCO STEFANONI

Venerdì è stata pubblicata l’ Ordinanza del Tribunale di Roma – III Sezione Civile – sulla richiesta della CONFARTIGIANATO Teramo – Unione Provinciale Artigiani di Teramo in persona del legale rappresentante p.t. Luciano prof. Di Marzio e di tutti i 14 consiglieri della richiesta di sospensiva riguardante la delibera della Giunta Nazionale CONFARTIGIANATO Imprese nella quale si deliberava il commissariamento dell’Associazione di Teramo.

Accolte tutte le istanze presentate dal presidente Di Marzio e da tutta l’Assemblea e ben evidenziate dall’avv. Cimbalo Mauro. Il Giudice nell’ordinanza ha precisato che NON VI ERANO LE MOTIVAZIONI PREVISTE DALLO STATUTO CONFEDERALE e quanto stabilito dalla ordinanza emessa dal giudice designato dott.ssa Clelia Buonocore e come da sempre sostenuto dal presidente Di Marzio e dall’UNANIME consiglio direttivo della nostra associazione quindi da ieri la CONFARTIGIANATO di Teramo è a tutti gli effetti reintegrata con tutti i diritti e quindi chiederà, come prima cosa, l’annullamento di tutte le delibere e degli atti compiuti dalla Confartigianato e dalle strutture ad essa collegate a danno dell’associazione teramana

Nella ordinanza il Giudice ha rigettato tutte le istanze presentate dalla CONFARTIGIANATO Imprese, sia quella riguardante l’inammissibilità delle istanze da parte dell’Associazione per la non impugnabilità della deliberazione oggetto di censura il difetto di competenza all’autorità giudiziaria, che quella in via subordinata, la cessazione della materia del contendere e, comunque, l’infondatezza delle doglianze e censure svolte dalla parte avversa.

Il Giudice ha precisato che la delibera di Giunta riguardante l’esclusione dell’associazione di Teramo non consente di venire meno, oggettivamente, l’interesse ad una pronuncia sulle istanze dell’associazione di Teramo, sia perché è già stato presentato “ RECLAMO “ al Collegio dei Probiviri, – E SOPRATTUTTO – in considerazione del fatto che il provvedimento di esclusione in danno della Confartigianato di Teramo è stato adottato in quanto tale associata non ha inteso accettare il commissariamento. Precisa inoltre che per quanto riguarda la legittimità del ricorso al tribunale, in difetto di una previsione statutaria ad hoc, la legittimazione all’azione è contemplata dall’art. 23 c.c. Precisata la legittimità dell’azione promossa dall’associazione di Teramo il giudice nell’indagine eseguita non ha riscontrato la sussistenza in concreto di gravi problemi di natura organizzativa, amministrativa o funzionale nell’attività e/o nella gestione dell’Associazione ricorrente, se non vaghe e generiche indicazioni, non idonee a fondare e giustificare il legittimo esercizio del potere di commissariamento.

Il giudice ha riscontrato e chiarito che non va sottaciuta che l’iniziativa assunta dal Presidente Guerrini veniva a collocarsi nel contesto di dissidi ed incomprensioni insorte tra le persone fisiche preposte alle cariche di vertice delle due associazioni in cause.

Il Giudice ha precisato che non può trascurarsi che proprio le resistenze manifestate dall’Associazione di Teramo prima avverso la determinazione di invio degli osservatori e, poi, avverso il provvedimento di commissariamento – ritenuti illegittimi ed ingiustificati – sono state assunte a motivo della esclusione dell’Associazione di Teramo, con le conseguenze e gli effetti pregiudizievoli a ciò connessi.

Pertanto non essendoci i motivi per l’invio degli osservatori e per adottare la delibera di commissariamento A CADUTA si dovranno annullare tutte le delibere successive compreso l’esclusione.

PROVVEDIMENTO

DISPONE LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E DEGLI EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI COMMISSARIAMENTO ASSUNTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE, IN DANNO DELLA CONFARTIGIANATO DI TERAMO , NELLA SEDUTA DEL 18 APRILE 2012”.

ALLEGATI:

1) – RICORSO PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE DI TERAMO

2) – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROMA – III SEZIONE CIVILE