Tempi duri per il Comune di Giulianova in questo periodo davanti al Tar. Dopo le sentenze a favore di Magrini, Costa Verde e Peperoncino rosso, che hanno segnato la sconfitta del Palazzo, è arrivata un’altra sentenza del Tar relativa ad un ricorso avanzata dal proprietà dell’hotel Gambrinus, la Baltour di Agostino Ballone, attuale presidente di Confindustria Abruzzo. In questo caso la struttura alberghiera era inserita inizialmente nella zona nord denominata E 1 e successivamente modificata dal Comune in zona E 5. L’amministrazione comunale, recependo la variante al Prg del giugno 2000, prendeva atto che, le aree inserite in detta zona, ai sensi dello strumento urbanistico del 1978, avrebbero dovute essere cedute all’amministrazione . Ma si è scoperto che queste deliberazioni non erano mai sette attivate dall’amministrazione comunale per cui dette aree erano ancora di proprietà ed in possesso degli originari proprietari. In ogni caso il Comune pretendeva che un atto amministrativo potesse avere effetto retroattivo ma in questo caso è improponibile la regala generale dell’irretroattività del provvedimento amministrativo. Infatti i lavori del Gambrinus erano andati avanti in base alla regolare licenza edilizia e, tra questi, era stata realizzata anche la piscina a servizio dei clienti dell’albergo. In pratica il Comune voleva conferire effetto retroattivo(leggi la cessione delle aree) non perché ciò gli fosse imposto da una apposita norma di legge o per imposizione giurisdizionale o ancora perchè vantaggioso per i destinatari. <In realtà l’obbligazione con effetto retroattivo – scrive tra l’altro l’avvocato di Baltour, Carlo Antonetti, nel ricorso al Tar risultato vincente – era stata prevista per porre rimedio alla mancata attivazione, a suo tempo, delle procedure per l’esecuzione dell’obbligo di cessione delle aree da parte del privato sia per rimediare all’omessa con il piano urbanistico approvato con delibera del Consiglio comunale del 2006 dell’obbligo della cessione delle aree incluse nella zona. Tale intendimento è esplicitato anche nella relazione depositata in giudizio dal Comune, il quale chiarisce che l’obbligo di alienazione originariamente previsto nel prg del 1970, confermato nello strumento urbanistico generale del 1994, nei fatti non è stato poi confermato, per cui tutto ciò è avvenuto in evidente violazione del principio di affidamento> Ed infatti, il Tar (presidente Antonio Amicuzzi, estensore Paola Anna Gemma Di Cesare) ha deciso di accogliere il ricorso di Baltour perchè nel caso in questione <non si evidenzia nessuna delle ipotesi eccezionali alla regola generale dell’irretroattività del provvedimento amministrativo>. In sostanza la proprietà del Gambrinus non avrebbe potuto cedere un’area sulla quale in sintonia con la licenza di costruzione, aveva realizzato una piscina ed apportate alcune altre piccole modifiche. La Baltour aveva già vinto in precedenza ottenendo la sospensiva ed ora ha vinto anche nel merito. Per la cronaca va detto che il provvedimento comunale non è stato ispirato dalla direzione attuale dell’Ufficio tecnico ma dal dirigente precedente. Per la cronaca il Comune è stato condannato al pagamento delle spese per la somma di 2000 euro.