GIULIANOVA – L’Amministrazione comunale ha provveduto nella giornata di oggi, 7 febbraio, a comunicare alle strutture ricettive giuliesi che con delibera di Giunta n. 7 del 25 gennaio scorso sono state approvate le tariffe dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2018. L’imposta verrà applicata a partire dal prossimo 1 maggio con le modalità previste nel “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” approvato con delibera del Consiglio comunale n. 65 del 24 ottobre 2016, consultabile, insieme con le delibere di giunta e consiglio, nel sito istituzionale ai seguenti link: https://trasparenza.comune.giulianova.te.it/archivio19_regolamenti_0_6905.html
https://trasparenza.comune.giulianova.te.it/archivio19_regolamenti_0_7807.html
Il “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno”, benché formalmente operativo a partire dal primo gennaio dello scorso anno, non è stato applicato giacché la Finanziaria approvata dal Parlamento nel dicembre 2016  ne aveva bloccato l’applicazione per l’annualità 2017.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E
L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
ART. 1
SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. II presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell’imposta, le esenzioni, le riduzioni,
gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di
inadempimento.
ART. 2
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. L’imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14
marzo 2011 n. 23.
2. L’imposta è corrisposta per ogni pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera,
extra-alberghiera, agrituristica, affittacamere ecc.) ubicata nel territorio del Comune di Giulianova fino ad
un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi.
3. II relativo gettito è destinato a finanziare esclusivamente quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n.
23/2011:
a) interventi a diretta finalità turistica, compresi quelli a sostegno di strutture ricettive, di promozione
turistica – culturale e di eventi;
b) interventi di manutenzione e di recupero, destinati ad una migliore fruizione e valorizzazione delle
zone turistiche e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale,
nonché dei relativi servizi pubblici locali .
4. L’elenco degli interventi finanziati con l’Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio
consuntivo.
ART. 3
SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
1. L’imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Giulianova, pernottano nelle strutture
ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti di cui al comma 1 corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale
pernottano.
3. II soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono
ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta.
ART. 4
MISURA DELL’IMPOSTA
1. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata e
graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in
materia. Ciò, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del
conseguente valore economico/prezzo del soggiorno e in rapporto alla loro classificazione secondo la
vigente normativa in materia, fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno.
2. Le misure dell’imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. II Comune di Giulianova comunica preventivamente alle strutture ricettive, con tutti i mezzi idonei, la
misura dell’imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.
ART. 5
ESENZIONI E RIDUZIONI
1. Le esenzioni e le riduzioni del pagamento dell’imposta di soggiorno, sono subordinate alla
presentazione, al gestore della struttura ricettiva, di apposita certificazione e documentazione idonee,
e/o da apposita dichiarazione sos8tu8va di a9o di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.,
come da istruzioni stabilite e comunicate dal Comune di Giulianova.
2. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
a) i minori fino al 10 anno di età;
b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale,
in ragione di un accompagnatore per paziente;
d) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell’attività lavorativa;
e) i portatori di handicap al 100%;
f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% , in ragione di un accompagnatore
per soggetto.
g) coloro che soggiornano nei periodi dell’anno compresi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° ottobre
al 31 dicembre;
h) gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati dall’ente o dalla agenzia
organizzatrice, che prestano servizio di assistenza a gruppi organizzati ogni venti partecipanti;
i) tutti gli autisti di bus che soggiornano per motivi di servizio;
j) il personale appartenente alle forze dell’ordine o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché
del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusivi e
comprovati motivi di servizio;
k) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, o comunque rientranti in piani nazionali di
accoglienza;
l) i soggetti ospiti in forza a situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi di natura
straordinaria, per i quali il Consiglio dei Ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;
3. Sono altresì previste le seguenti riduzioni ed esenzioni dell’imposta di soggiorno:
a) per le famiglie numerose, è prevista l’esenzione per il terzo figlio minorenne e oltre, ed una
riduzione del 50% per l’intero nucleo familiare, fino al secondo figlio se minorenne;
b) l’imposta viene ridotta del 50% a chi soggiorna dal 1° maggio al 31 maggio;
c) Per gli anziani di età non inferiore a 65 anni, appartenenti a gruppi organizzati (minimo 20 persone}
in soggiorni per la terza e quarta età, nei mesi di giugno e settembre l’imposta viene ridotta del
50%. Tale riduzione non opera per le strutture alberghiere classificate con 4 o 5 stelle ;
d) è previsto uno sconto fino ad un massimo del 50% dall’imposta normalmente dovuta, per eventi
di rilevante importanza (particolari eventi sportivi o manifestazioni culturali aventi respiro
internazionale organizzati e/o patrocinati dall’ Amministrazione Comunale di Giulianova,)
tenuto conto degli equilibri del bilancio comunale. Tali casi saranno debitamente motivati e
disciplinati di volta in volta da apposita delibera di Giunta Comunale.
ART. 6
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono, entro la fine del periodo del soggiorno,
l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. II gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di
soggiorno al Comune di Giulianova, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, con le seguenti modalità:
a) mediante bonifico bancario sul conto della Tesoreria comunale;
b) mediante pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale ;
c) tramite le procedure telematiche predisposte dal Comune di Giulianova (appena saranno
attivate);
d) altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
ART. 7
OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Giulianova sono tenuti a informare, in
appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno e a
richiedere il pagamento dell’imposta stessa inderogabilmente entro e non oltre il momento della partenza
del soggiornante rilasciando la relativa quietanza.
2. Oltre all’obbligo di effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al
Comune di Giulianova con le modalità indicate nel precedente articolo 6, i gestori hanno l’obbligo di
dichiarare mensilmente all’Ente, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il numero di coloro che
hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il
numero e la natura dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art. 5, l’imposta incassata e gli estremi
dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso
espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati).
3. I gestori delle strutture ricettive, entro il termine ultimo del 31 ottobre dell’anno d’imposta, hanno
l’obbligo di presentare al Comune di Giulianova una dichiarazione annuale riepilogativa con il dettaglio del
numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti e ridotti in base al precedente art.5,
dell’imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori
informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti
passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma
1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
4.Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è
trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall’Amministrazione, nel rispetto dei
principi di semplificazione amministrativa e d’informatizzazione.
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest’ultimo dovrà provvedere
ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
6. Il gestore è obbligato a conservare tu9a la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
ART. 8
CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA
1. II Comune effettua il controllo dell’applicazione e del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché
della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. II controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione
ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti
comprovanti le dichiarazioni rese, l’imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta
la documentazione inerente la gestione dell’imposta.
3. Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
ART. 9
SANZIONI
1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base delle
disposizioni dettate, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,
n.472 e n. 473.
2. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al
trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del
1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le
disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per il mancato versamento al Comune di Giulianova delle somme riscosse a titolo di imposta di cui
all’articolo 6, per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all’art. 7 , da parte del gestore della
struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00 ai sensi
dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della
sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione di cui all’art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da €.25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente
comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART.10
RISCOSSIONE COATTIVA
1. Le somme dovute all’Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente
secondo la normativa vigente.
ART. 11
RIMBORSI
1.II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiore ad € 10,00 (dieci).
2. In caso di versamento dell’imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata
mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata
mediante apposita richiesta, da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno quindici
giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare
la compensazione.
ART.12
CONTENZIOSO
Le controversie relative all’imposta sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.
ART. 13
RELAZIONE AL CONSIGLIO
Entro la fine dell’anno successivo, la Giunta, nella persona del Sindaco o dell’Assessore al turismo, relaziona
il Consiglio Comunale sugli interventi realizzati nell’anno di riferimento con il gettito dell’imposta di
soggiorno, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del presente regolamento
Art. 14
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’IMPOSTA
1. Il Funzionario Responsabile dell’Imposta di Soggiorno é nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell’imposta provvede all’organizzazione delle aIvità connesse alla
gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
Art. 15
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative
inerenti all’imposta di soggiorno, ai Regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa
vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
Art. 16
ENTRATA IN VIGORE
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2017