Testo dell’ordinanza sulla liberalizzazione degli orari a Giulianova

CONSIDERATA la necessità di intervento nel settore del commercio al
dettaglio in sede fissa e della somministrazione di alimenti e bevande in quanto
non esclusivamente disciplinati da normative nazionali e regionali sulla base di
quanto in appresso;
• CONSIDERATO, in particolare, che la disciplina di settore, governata in
sede nazionale, in ordine al commercio al dettaglio, da petizioni di principio
poste dal d.lvo 114/1998 e, relativamente alla materia di somministrazione di
alimenti e bevande, dalla legge 287/1991, è risultata oggetto di plurimi interventi
finalizzati a porre aspetti di semplificazione ed innovazione per la progressiva
liberalizzazione dei settori;
• VISTO in particolare l’articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248 introduttivo di
misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della
somministrazione di alimenti e bevande;
• VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria” la quale introduce una ulteriore disposizione (Art.
35 comma 6) all’articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, nella quale, in
particolare, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis), in via
sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della
chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di
chiusura infrasettimanale dell’esercizio ubicato nei comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”;
• VISTO il D.L. 201/2011 e la relativa Legge di conversione che, modificando
l’articolo 3, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 eliminato ogni riferimento
al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni
riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d’arte di tale
disciplina;
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• CONSIDERATO che detta disposizione appare di immediata attuazione e
direttamente applicabile agli enti locali con obbligo di adeguamento entro un
termine non eccedente i 90 giorni;
• VISTO il D.L. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo” (GU n. 33 del 9-2-2012 – Suppl. Ordinario n.27) che all’ art. 40
rubricato “Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e
festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva” prevede la
soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le
imprese di panificazione di natura produttiva;
• VISTA la normativa citata nelle premesse del presente atto;
• VISTO l’art. 50 del D.Lgs 267/2000
• VALUTATO ogni opportuno elemento
dispone
1. di dare atto che devono intendersi abrogati (ove non già soppressi sulla base di
precedenti disposizioni), i seguenti obblighi:
a) del rispetto di orari di apertura e di chiusura predeterminati;
b) dell’obbligo della chiusura domenicale e festiva;
c) dell’obbligo della chiusura infrasettimanale per metà giornata;
2. di dare atto che gli obblighi di cui al precedente punto devono intendersi soppressi
con effetto immediato;
3. di dare atto che gli obblighi di cui al precedente punto 1) devono intendersi
abrogati relativamente alle attività di:
a) commercio al dettaglio;
b) somministrazione di alimenti e bevande;
c) vendita di quotidiani e periodici;
d) distribuzione di carburante;
4. di dare atto che deve intendersi abrogata implicitamente ogni limitazione di orario
relativa alle imprese di panificazione di natura produttiva e ad attività artigianali
equiparate alle attività di commercio al dettaglio (pizzerie, rosticcerie, gelaterie ecc…);
5. di dare atto che, al fine di garantire parità di trattamento ed uniformità di disciplina,
salvo che non sia diversamente previsto da una esplicita normativa nazionale o
regionale, è disposta l’abrogazione della disciplina limitativa in termini di orari e giorni
di apertura anche relativamente alle attività di:
– estetista;
– acconciatore;
– piercing e tatuaggi;
– altre attività del settore dei servizi alla persona;
6. di dare atto che l’ eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere e metà
giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;
7. di dare atto che gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l’ orario di
apertura e chiusura e l’ eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati,
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mediante cartelli ben visibili anche all’ esterno o altri mezzi idonei.
8. di dare, infine, atto che è abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto
con il presente atto.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale de L’Aquila entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente
ordinanza.
Il Dirigente della II Area Il Sindaco
Avv. Andrea Sisino Avv. Francesco Mastromauro
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