Con delibera n. 205 del 21 settembre 2010, la Giunta Municipale ha votato la progressione cd. verticale per un posto di istruttore direttivo di categoria D1 da destinarsi all’area opere pubbliche.

Nell’atto sopra indicato emergono con certa chiarezza i pareri negativi del Dirigente della prima area, parere negativo di origine contabile e tecnica, il quale rileva l’irregolarità della scelta per come analiticamente indicato in calce al corpo stesso del provvedimento giuntale.

Tanto premesso si intende conoscere quali sono le motivazioni per cui si è proceduto in perfetta dissonanza rispetto ai principi legislativi dettati in materia e, in particolare, rispetto a quanto previsto dall’art. 24 del D. Lgs n. 150/2009 (meglio noto come “Decreto Brunetta”) che, al comma I, prevede che: “ai sensi dell’art. 52, comma I bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del presente decreto, le Amministrazioni Pubbliche, a decorrere dall’1 gennaio 2010 coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

E’ primario aggiungere che una recente deliberazione della Corte dei Conti (n. 10/2010) abbia stabilito che lo svolgimento di progressioni verticali comporta le nullità delle assunzioni e potenziali responsabilità amministrative.

In un recentissimo articolo pubblicato su un quotidiano specializzato (Italia Oggi, 26 novembre 2010, pag. 55), proprio a seguito della nota giurisprudenziale, è evidenziato che:

–         la norma contenuta nell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, ammette esclusivamente il concorso pubblico, con eventuale riserva di posti non superiore al 50%; essa (la norma) viene considerata come imperativa  e la violazione comporta la conseguente nullità dei provvedimenti adottati;

–         il costante utilizzo dell’anzidetta procedura, ormai abrogata, crea potenziale danno a quei dipendenti pubblici inseriti nelle liste di disponibilità per l’attivazione della mobilità obbligatoria;

A corredo vale la pena ricordare che i partecipanti abbisognano, necessariamente, del titolo di studio per l’accesso dall’esterno (nel caso di specie di titolo di laurea).

La presente viene trasmessa, per conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. aziendale.

Distinti saluti.

Giulianova il 30-11-2010

 

Obiettivo Comune