Relaziona l’Assessore al Commercio.
· Prevede, l’art. 25 del vigente Regolamento Comunale per i Mercati Ambulanti, la
possibilità di disporre in ordine a fiere annuali, sagre o festività che dovessero svolgersi
in aggiunta alle edizioni istituzionalizzate del Mercato Rionale del Sabato mattina in
Giulianova Paese, e del Giovedì mattina in Giulianova Lido;
· Dispone, il quadro normativo regionale di riferimento, che per fiera, sagra e/o festività, si
intenda la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree
pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati
all’esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o
ricorrenze;
· In tali circostanze, si dispone in ordine alla possibilità di prendere in considerazione le
relative istanze di occupazione di suolo pubblico, ove presentate almeno 30 (trenta) giorni
prima della data della ricorrenza;
· Medesimamente, in siffatte circostanze, lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche
deve essere riservato, ai sensi di legge, esclusivamente in favore degli operatori
commerciali che risultino in possesso di autorizzazioni per il commercio sulle aree
pubbliche, ovvero ai produttori agricoli per la vendita dei propri prodotti;
· È necessario porre tuttavia l’accento sulla circostanza per la quale, nel corso del tempo,
si è assistito ad un florilegio di manifestazioni fieristiche, sagre et similia, proposte sul
territorio comunale in aggiunta ai consolidati Mercati Rionali del Sabato e del giovedì nei
confronti delle quali -alla luce dell’obbiettivo di assicurare uno sviluppo di canoni miranti
a privilegiare una più attenta considerazione di una offerta che rafforzi, sviluppandola,
una visibilità pubblica dell’artigianato e prodotti tipici locali di qualità-, non pare più
risultare meritorio un privilegio volitivo da parte di questa Amministrazione se non,
appunto, indirizzato nel senso di assicurare uno sviluppo quali-quantitativo dell’offerta
proposta;
· Deve potersi considerare che, in stretta aderenza al quadro normativo regionale di
riferimento, ed al fine di assicurare una coerente ed armonica gestione delle Fiere, Sagre
o Festività nel senso indicato, che dovessero eventualmente risultare programmate fino a
tutto il 31 dicembre 2014, è intendimento di questa Amministrazione Comunale
intervenire nel senso di far sì che, la gestione complessiva dei relativi servizi
amministrativi, a titolo non oneroso, intervenga attraverso la stipula di puntuale
convenzione, con soggetto individuato all’esito di selezione pubblica tra i soggetti gestori
in possesso delle caratteristiche individuate dalla legge;
· Sotto tal profilo, la L.R.A. 23 dicembre 1999, n. 135 e succ. modiff. ed ii., recante “Norme
e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della
Regione Abruzzo a norma del Titolo X del d.lvo 31 marzo 1998, n. 114”, al suo articolo 16
prevede che il Comune, ove non assicuri gestione in proprio, possa affidare, appunto, la
gestione dei servizi di natura amministrativa relativamente ai servizi per il funzionamento
dei mercati e delle fiere, nonché delle manifestazioni non sistematiche come i raduni, le
rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni stipulate con associazioni
maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree
pubbliche, ovvero con Cooperative e consorzi di operatori che svolgano attività di
commercio su aree pubbliche
GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 186 del 17/10/2013 – Pagina 2 di 8
Visti
· L’art. 16 della L.R. Abruzzo n. 135/99 come modificato dall’art. 2 della L.R.A. 15/2012;
· il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei Mercati Ambulanti su aree
pubbliche;
· il parere favorevole reso, ex art. 49 d.lvo 267/2000, dal competente Dirigente, in ordine
alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione perché, allegato, formi,
della stessa, parte integrante e sostanziale
con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
1. di stabilire, in via sperimentale fino a tutto il 31 dicembre 2014, quali linee di indirizzo
politico – amministrativo mirante, da un lato, ad assicurare uno sviluppo e più attenta
considerazione di una offerta mercatale fonte di adeguata visibilità pubblica
dell’artigianato e prodotti tipici locali di qualità e, dall’altro, proponga una coerente
ed armonica organizzazione di Fiere, Sagre o Festività non sistematici, che sul punto,
l’intera gestione, a titolo non oneroso, dei servizi di natura amministrativa e di
funzionamento, in stretta aderenza al quadro normativo regionale di riferimento
indicato nella premessa in fatto che precede, risulti cristallizzata nel contenuto di
puntuale convenzione, all’uopo sottoscritta con soggetto individuato all’esito di
procedura comparativa pubblica;
2. di stabilire e dare atto che, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 16 della L.R.A.
135/1999, come modificato dall’art. 2 della L.R.A. 15/2012, la pubblica selezione sia
volta ad individuare l’indicato gestore tra le associazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche,
Cooperative e/o consorzi di operatori che svolgano attività di commercio su aree
pubbliche;
3. di stabilire e dare atto della necessità di valorizzare proposte che si indirizzino verso il
dichiarato obbiettivo di assicurare uno sviluppo delle manifestazioni fieristiche in
termini di qualità, al fine di assicurare un florido sviluppo del vero artigianato locale e
dei prodotti tipici e prevedendo, a carico del gestore, l’obbligo di corrispondete tutti
gli oneri previsti dalla legge;
4. di stabilire e dare atto che, ai sensi di legge, la partecipazione allo svolgimento delle
suddette Fiere, Sagre e Festività sia in ogni caso riservata agli operatori commerciali
in possesso di autorizzazioni per il commercio sulle aree pubbliche;
5. di incaricare il Dirigente della III Area dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di
competenza, necessari alla realizzazione dell’indirizzo politico – amministrativo
manifestato con il presente atto;
6. di dare atto che, con propria successiva deliberazione, potranno essere approvate le
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caratteristiche