I componenti della lista “Obiettivo comune”, Gianluca Antelli, Giancarlo Cameli e Roberto Ciccocelli consiglieri comunale di Giulianova,  hanno inviato un esposto al ministro Brunetta e alla Procura presso la Corte dei Conti, denunciando illegittimità al Comune di Giulianova in merito a due dirigenti. Questo il testo:

 <nel Comune di Giulianova si verificano da tempo illegittimità e mancato rispetto di procedure che  penalizzano lo svolgimento dell’attività propria dei consiglieri comunali e che determinano anche  danni economici e non, per l’intera collettività. Nonostante le reiterate richieste informali, le interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza, denunce formali alla Procura Regionale della Corte dei conti, esposto-denuncia inviata il 21-04-2010 in corso di istruttoria con nr. 263–2010 ad oggi persiste la situazione che di seguito viene illustrata.

 

Con provvedimento del sindaco n. 198 del 21.09.2009 è stato nominato l’Arch. Roberto Olivieri per un periodo di due anni e comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco, quale responsabile dei Servizi Collettività e Territorio.

Con provvedimento n. 197 del 21.09.2009 è stato nominato il Dott. Andrea Sisino per un periodo di due anni e comunque non oltre la durata del mandato elettivo del Sindaco, quale responsabile dell’Area Servizi Individuo, Famiglia e cittadino. Gli incarichi esterni appena esposti sono stati affidati fiduciariamente senza una previa verifica della comprovata e qualificata esperienza dei funzionari.

 

Come noto, l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001 nel fissare i requisiti di comprovata qualificazione professionale necessaria per ricoprire ruoli dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce che “tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato”.

 

Le modifiche sopra riportate alla disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a contratto riconducono la normativa sulla dirigenza pubblica ai principi generali di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa più volte richiamati dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare in occasione di pronunce attinenti il cd. “spoils system” nelle amministrazioni dello Stato (Corte Cost., Sentenza n.103/2007, in cui è affermato, fra l’altro, che il rapporto di ufficio, pur se caratterizzato dalla  temporaneità dell’incarico, deve essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongano che esso sia regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione).

A tale proposito, uno dei corollari della riforma di cui alla legge delega 4 marzo 2009 n. 15 e al D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, è che la dirigenza di ruolo deve costituire la regola ed i dirigenti devono avere una certa stabilità solo in caso di risultati positivi. Ciò affinché venga garantito il principio della continuità e imparzialità della funzione dirigenziale enunciato ripetutamente dalla Corte costituzionale, la quale ha negato l’esistenza di un rapporto fiduciario tra organi di governo e dirigenza perché ciò comprometterebbe l’autonomia della dirigenza e renderebbe vana la distinzione dei poteri.

Questo discende dall’applicazione dei seguenti principi formulati o desumibili dalla riforma medesima:

– principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettante agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia (art. 37 D.Lgs. n. 150/2009 ed art. 6, c. 1, legge n. 15/2009);

– principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione, cui deve uniformarsi, secondo la Corte costituzionale, anche l’organizzazione dei pubblici uffici;

– principio secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione (sancito dall’art. 98 della Costituzione);

– principi di trasparenza e pubblicità nel conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale (art. 40, c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2009 ed art. 6, c. 2, lett. h), legge n. 15/2009);

– principio della conservazione dell’incarico a fronte di risultati positivi.

Nonostante la riforma sopra richiamata, in data 22.07.2010, il Comune di Giulianova ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione di un posto di dirigente dell’Area tecnica a tempo indeterminato. Tra i requisiti necessari per l’ammissione al concorso, oltre ad essere richiesti i titoli di studio in Architettura, Ingegneria edile secondo le classi di laurea specificate al D.M. 270/2004 e 509/99, viene richiesto l’ulteriore requisito della esperienza lavorativa di

         almeno cinque anni nella categoria D o equivalente presso Pubbliche     Amministrazioni

oppure

         esperienza lavorativa di almeno cinque anni presso strutture private  in posizione  di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni della categoria D

             oppure

         esperienza lavorativa di almeno due anni con l’inquadramento  dirigenziale sia in strutture  pubbliche che private

              oppure

         a cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’Albo”.

A ben vedere, si tratta di requisiti tra loro contraddittori. Delle due l’una: o sono ammessi a concorrere coloro che hanno avuto un’esperienza dirigenziale pari a due anni oppure (come dovrebbe essere) coloro che hanno pari esperienza da almeno cinque anni.

 

In tal modo, viene consentita la possibilità di partecipare al concorso indifferentemente a chi abbia svolto due anni di professione così come cinque. Si tratta di esperienze lavorative ben diverse che non sono fungibili tra loro. Inoltre, l’introduzione di un requisito evidentemente meno restrittivo (solo due anni di esperienza) da un lato potrebbe lasciare ampia partecipazione, dall’altro potrebbe lasciare intendere un uso distorto del bando.

In tal modo, una qualifica dirigenziale dell’Area Tecnica sarebbe affidata a professionisti senza una comprovata e qualificata esperienza professionale, ciò a discapito dei canoni di efficienza cui la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi.

 

Per completezza e per una migliore comprensione della vicenda, si allegano in copia i seguenti atti :

         Provvedimento del sindaco n. 198 del 21.09.2009;

         Provvedimento n. 197 del 21.09.2009;

         Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente dell’area Tecnica pubblicato in data 22.07.2010