Incontro in Comune tra l’assessore al Commercio Archimede Forcellese ed i rappresentanti provinciali di Confcommercio e Confesercenti sul tema delle vendite straordinarie in occasione delle prossime festività natalizie.

Con l’incontro è stato definito un protocollo d’intesa finalizzato a chiarire le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie nel rispetto del quadro normativo vigente, nel complessivo contesto generato dalla crisi economica.

Ai sensi della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 sono considerate vendite straordinarie, le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuale dal commerciante per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto ai prezzi ordinari di vendita.

Vendite di liquidazione

Sono le vendite effettuate dall’esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell’attività commerciale, cessazione di locazione, di durata almeno annuale, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno per una sola volta e per la durata massima di sei settimane. È fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando

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Vendite di fine stagione

Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.

 

Vendite promozionali.

Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita. E’ fatto obbligo all’esercente di esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione e con l’indicazione, oltre al prezzo di vendita originario e alla percentuale di sconto, anche del prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

 

La Camera di Commercio ha fissato dal 5 gennaio al 5 marzo 2013 il periodo per lo svolgimento dei saldi invernali di fine stagione.

L’assessore Forcellese, Confcommercio e Confesercenti ricordano a tutti gli operatori del settore commercio che, al fine di evitare di incorrere in pesanti sanzioni amministrative:

               è vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione, e nei trenta giorni antecedenti il Natale;

               è vietato effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione.

In particolare, Amministrazione comunale e Confcommercio hanno concordato di avviare una intensa attività di informazione con l’ausilio della Polizia municipale con l’obiettivo, da un lato, di favorire l’allineamento delle iniziative di vendita che si intendono avviare alle vigenti disposizioni normative e, dall’altro lato, di assicurare i necessari chiarimenti ai commercianti medesimi.