Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 20 luglio 2012 finisce finalmente la tempesta nel bicchier d’acqua del centrodestra abruzzese:

“assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune gia’ capoluogo delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente”.

 

Gli scenari possibili sono molteplici ed è giusto discuterne, ma una cosa è certa: comunque vada Pescara sarà capoluogo.

 

Finalmente è ufficiale una notizia che ufficiosamente era nota a tutti… tranne agli esponenti del centrodestra abruzzese che si sono accapigliati tra di loro in conflitti campanilistici demenziali (il responsabile nazionale enti locali del mio partito – attualmente extra-parlamentare – me l’aveva data per certa 20 giorni fa).

Speriamo che ora si cominci a discutere seriamente.

 

Maurizio Acerbo, consigliere regionale PRC

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2012    

Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (12A08255) (GU n. 171 del 24-7-2012 )

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                 nella riunione del 20 luglio 2012

Visto l’articolo 2, comma 3, lettera q), della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni, recante   «Disciplina

dell’attivita’ di Governo e ordinamento della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri»;

Visto l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» il quale dispone

che tutte le province delle Regioni a statuto ordinario esistenti

alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge sono oggetto

di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai

commi 2 e 3;

Visto l’articolo 17, comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del

2012, il quale stabilisce che il Consiglio dei Ministri determina il

riordino delle province sulla base   di   requisiti   minimi   da

individuarsi nella dimensione territoriale e nella   popolazione

residente in ciascuna provincia;

Considerata la necessita’ di dare attuazione all’articolo 17 del

citato decreto-legge n. 95 del 2012 anche al fine di contribuire al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli

obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di

bilancio e considerata altresi’ la necessita’ di favorire   il

conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto pertanto che, ai fini dell’adozione della deliberazione

del piano di riordino delle province, e’ necessario determinare i

relativi criteri, da individuarsi nella dimensione territoriale e

nella popolazione residente in ciascuna provincia;

Sulla proposta dei Ministri dell’interno e per la   pubblica

amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze;

                             Delibera:

                              Art. 1

               Criteri per il riordino delle province

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», tutte le

Province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di

adozione della presente delibera sono oggetto di riordino sulla base

dei seguenti requisiti minimi:

   a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento

chilometri quadrati;

   b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila

abitanti.

2. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono

possedere entrambi i requisiti di cui al comma 1, ferme restando le

deroghe previste dall’articolo 17, comma 2, terzo e quarto periodo

del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

3. La proposta di riordino delle province tiene conto delle

eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni

provinciali esistenti alla data di adozione della presente delibera,

fermo restando che il riordino deve essere deliberato sulla base dei

dati di dimensione territoriale e di popolazione di cui al comma 1

come esistenti alla medesima data di adozione della   presente

delibera.

4. Il riordino di cui all’articolo 17, comma 1, del citato

decreto-legge n. 95 del 2012 non puo’ comportare l’accorpamento di

una o piu’ province esistenti alla data di adozione della presente

delibera con le province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria che, ai sensi

dell’articolo 18, comma 1, del medesimo decreto-legge e con le

modalita’ e i tempi ivi indicati, sono soppresse con contestuale

istituzione delle relative Citta’ metropolitane.

5. Le iniziative di riordino delle province stabiliscono le

denominazioni delle province esistenti in esito al riordino di cui al

comma 1.

6. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di

comune capoluogo delle singole province il comune gia’ capoluogo

delle province oggetto di riordino con maggior popolazione residente.