Il Signor XX nato a Giulianova il 17 ottobre 1969 ed ivi  residente alla Via Sabotino n. 46,  espone quanto segue:

il querelante nell’anno 2002 ha conosciuto una giovane di nazionalità brasiliana, tale XX, nata a Rio de Janeiro il 26.04.1980, con la quale, nel breve volgere di qualche tempo, decideva di convolare a giuste nozze.

Tutto ciò in Giulianova il 25.09.2004 a mezzo matrimonio concordatario.

 

Dalla loro unione il 26 aprile 2009 è nato un figlio

Dopo un periodo di buona convivenza, sono sorti tra i coniugi i primi dissapori che, divenuti col tempo insanabili, hanno indotto i consorti a rivolgersi al Tribunale di Teramo per la declaratoria della separazione personale degli stessi.

In detta sede il Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Teramo, Dott. Giansaverio Cappa, ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse della prole ex art. 708 c.p.c., disponendo l’affido condiviso del figlio minore con abitazione principale del medesimo presso la madre.

Inizialmente erano state attribuite al padre le più ampie facoltà di vedere e di tenere con sé il figlio mediante accordi da raggiungere di volta in volta con la signora in seguito, a causa delle insormontabili difficoltà dei genitori a raggiungere idonei accordi per la regolamentazione del diritto di visita del figlio il Giudice Istruttore della separazione giudiziale, in data 15.06.2012, ha emanato un’ordinanza parzialmente modificativa dei provvedimenti assunti ex art. 708 c.p.c. in sede presidenziale.

In detto provvedimento il G.I. ha statuito che “sempre salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la prole per due pomeriggi ogni settimana, nei giorni di Lunedì e Giovedì, per il tempo massimo di tre ore, nonché tenerlo con sé due fine settimana di ogni mese, il primo ed il terzo, a partire dalle ore 15 del sabato e fino alle ore 20 della domenica…..nonché per due settimane intere, anche consecutive, nel corso delle ferie estive, in un periodo da concordare tra le parti”.

Siffatto provvedimento è stato, successivamente, riconfermato dalla nuova ordinanza pronunciata dal Giudice Istruttore in data 4.01.2013.

Orbene giovedì 7 marzo 2013, alle ore 15’30 circa, il querelante si è recato presso l’istituto materno “Bambin Gesù” di Giulianova, ove il minore frequenta regolarmente la scuola dell’infanzia, per prelevare il figlio e tenerlo con sé per le tre ore pomeridiane di visita, come da richiamato provvedimento.

Una volta giunto qui l’esponente veniva informato dal personale del suddetto istituto materno che, quel dì, il bambino non era andato a scuola.

Lo scrivente, nell’immediatezza, cercava allora di raggiungere telefonicamente la coniuge per sapere se, per caso, il minore stesse male o, in caso contrario, ove avrebbe potuto prelevarlo per tenerlo con sé per il tempo concessogli.

Tuttavia su ambedue le utenze mobili in possesso della signora ovvero i nrr. 328/2776930 e 328/6697026, nessuno rispondeva atteso che il primo dei due numeri squillava inutilmente mentre il secondo risultava spento.

A questo punto il querelante, comprensibilmente preoccupato, decideva di  recarsi a casa della signora sita in Tortoreto (TE) alla Via Nazionale n. 95, per verificare personalmente la presenza della stessa e del minore in loco.

Qui giunto, purtroppo, l’esponente notava che l’autovettura della coniuge, una Suzuki “RX” targata DA161SA, non era posteggiata sotto l’immobile locato né alcuno rispondeva al citofono nonostante i diversi scampanellii effettuati.

Per l’intera serata lo scrivente ha cercato di contattare telefonicamente la coniuge, ma ogni tentativo è rimasto infruttuoso.

L’indomani, venerdì 8 marzo 2013, l’esponente si è recato nuovamente presso l’istituto scolastico “Bambin Gesù” per accertarsi della presenza del figlio, ma anche in detta circostanza gli è stato riferito che il bambino non era presente e che nessuna comunicazione e/o giustificazione era stata fornita in proposito dalla mamma (tra l’altro ex dipendente del medesimo istituto con la mansione di insegnante a tempo determinato).

A questo punto lo scrivente, sempre più preoccupato dall’anomala situazione, si è recato nuovamente sotto casa della coniuge ma qui tutto risultava immutato rispetto al giorno precedente, ovvero non vi era né alcuna traccia del veicolo della querelata né nessuno rispondeva alle varie ed insistenti scampanellate.

Parimenti, la signora xx non rispondeva alle molteplice chiamate effettuate sui numeri telefonici in suo possesso.

Allora lo scrivente, senza ulteriori tergiversazioni e ricordandosi improvvisamente che solo pochi giorni prima il piccolo gli ripeteva “io vado con la mamma in Brasile” (espressione alla quale l’esponente non aveva dato alcun peso essendo, tra l’alto, consapevole che al minore era stato revocato il passaporto nel corso dell’anno 2011 a seguito di esplicita istanza formulata in tal senso dal padre al Questore di Teramo), si è recato presso la Caserma dei Carabinieri di Giulianova ove ha esposto i fatti e le  proprie legittime preoccupazioni in ordine ad una potenziale sottrazione (forse anche internazionale) del figlio ad opera della coniuge.

I Carabinieri di Giulianova allertavano con prontezza i colleghi di Alba Adriatica, competenti per territorio, i quali inviavano a casa della signora xx una loro pattuglia per effettuare le preposte verifiche del caso.

Purtroppo anche i Carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti sul posto, non potevano far altro che constatare che nessuno era in casa; in detta occasione, comunque, gli appartenenti alle predette Forze dell’Ordine si imbattevano nel proprietario dell’appartamento locato dalla xx il quale riferiva loro che l’odierna querelata aveva lasciato l’immobile, provvedendo a riconsegnargliene le chiavi di accesso.

Nel frattempo l’Avv. Luigi Gialluca, legale dello scrivente nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi, aveva contattato l’Avv. Gabriele Rapali, difensore della signora xx nel predetto procedimento, per sapere se il collega fosse eventualmente a conoscenza di dove la sua assistita avesse trasferito la propria residenza ed ove la stessa si trovasse in quel momento unitamente al minore.

L’Avv. Rapali, purtroppo, non è stato in grado di fornire alcuna informazione utile in proposito, potendo solo riferire di aver sentito telefonicamente la propria cliente all’incirca una settimana prima per altre e diverse questioni.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto Presta Francesco, come sopra meglio generalizzato, sporge  formale

Denuncia – Querela

nei confronti della Signora xx come sopra meglio generalizzata, ultima residenza conosciuta in Tortoreto (TE) alla Via Nazionale n. 95, in ordine ai reati di sottrazione di persone incapaci ex art. 574 c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p. ed ogni altro reato in cui siano ascrivibili le condotte delittuose poste in essere dalla querelata nei confronti del sottoscritto, chiedendone specificamente la punizione.

Chiede, inoltre, che l’Autorità inquirente, anche per il tramite dell’intervento del Tribunale dei Minori dell’Aquila, proceda ad effettuare idonee azioni atte a restituire alla potestà genitoriale paterna il minore Presta Matteo.

Altresì, invita la Procura della Repubblica competente ad allertare nell’immediatezza l’Autorità Centrale presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile nonché la Polizia di frontiera, sia di terra che quella aeroportuale, segnalando loro con solerzia e dovizia di particolari la vicenda al fine di scongiurare il pericolo di espatrio illecito del minore. Inoltre, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno diramare un immediato avviso di scomparsa internazionale del minore, con allegata riproduzione fotografica del bambino e diffusione dei dati del veicolo a bordo del quale madre e figlio hanno fatto perdere le loro tracce.

Si precisa che in ordine ai fatti sopra narrati potranno rendere utili informazioni il signor Arturo De Luca, residente in Giulianova alla Via Nievo n. 30, ed il proprietario dell’immobile sito in Tortoreto alla Via Nazionale n. 95 locato dalla querelata.

 

Riserva la costituzione di parte civile e chiede di essere tenuto informato sulle decisioni processuali compresa la eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e di proroga delle indagini ex art. 406 c.p.p..

L’esponente si oppone sin d’ora, ai sensi dell’art. 459, comma I, c.p.p., a che l’instaurando procedimento venga definito mercé decreto penale di condanna.

Dichiara, infine, di nominare proprio difensore di fiducia l’Avv. Luigi Gialluca del Foro di Teramo