IL SINDACO
· Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento del Campionato di Calcio
2013/2014 Divisione Nazionale Serie “D” al fine di prevenire situazioni di criticità per
l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche nella zona dello
stadio “Rubens Fadini” fonte di possibile nascita tra gli spettatori, di comportamenti
pericolosi per la pubblica incolumità;
· Visto il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito il Legge 24 luglio 2008 n. 125;
· Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
· Visto l’art. 54 del T.U. D.L. 267 del 18/8/2000
ORDINA
per ragioni di sicurezza pubblica sopra evidenziate, durante lo svolgimento degli incontri di calcio
di Coppa Italia Dilettanti e del Campionato di Calcio – stagione 2013/2014 Divisione Nazionale
Serie “D”, a far data dal 8 settembre 2013 e per un periodo tale da comprendere tutta la durata
dell’incontro, comprese le due ore antecedenti l’inizio della partita e fino ad un’ora successiva al
termine della stessa
è fatto divieto assoluto
· di somministrare e vendere bevande alcoliche in lattine e contenitori di vetro e di
plastica;
· di introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette al divieto di che trattasi,
sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo
gratuito.
Detto divieto riguarda tutti gli esercizi commerciali e di somministrazione e vendita di bevande
alcoliche, ivi compresi quelli eventualmente all’interno dello Stadio “Rubens Fadini”, ubicati nella
zona di territorio comunale ricompresa nel perimetro definito dalla Via Gramsci / Corso Garibaldi,
REGISTRO GENERALE ORDINANZE n.ro 487 del 05/09/2013 – Pagina 1 di 2
Via Cupa, Via Migliori e Via Acquaviva.
L’inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed è
immediatamente esecutivo.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far
rispettare la seguente Ordinanza.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al
T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
IL SINDACO
Avv. Francesco Mastromauro