TERAMO – Il DL 39/2024 ha definitivamente eliminato lo sconto in fattura e la cessione dei creditid’imposta derivanti dai bonus edilizi, salvo i casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici.
“Detti provvedimenti rischiano di essere eccessivamente penalizzanti per i contribuenti che
perderanno le agevolazioni a cui hanno pieno diritto per errori commessi in buona fede”.
Questo è il commento del Presidente Dell’ordine Dei Dottori Commercialisti E Degli Esperti
Contabili di Teramo, Maurizio di Provvido, che plaude alla richiesta avanzata dal Consiglio
Nazionale Dei Dottori Commercialisti inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia,
Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, con la quale si evidenziano le rilevanti criticità generate
dal provvedimento pubbicato sulla G.U. dello scorso 29 marzo.
La prima, contenuta nell’art. 2 del sopracitato decreto, che vieta di sanare le comunicazioni
di opzione tra sconto e cessioni che dovevano essere inviate all’agenzia delle entrate entro
il 4 aprile impedendo inoltre di sostituire le comunicazioni inviate tra i 1° e il 4° aprile.
Per tale dettato molti contribuenti perderanno le agevolazioni per errori commessi in buona
fede (si pensi ad esempio ad un errore nella trascrizione di un solo codice fiscale in presenza
di un condominio composto da centinaia di persone), senza dimenticare che l’istituto della
“remissione in bonis” è stato introdotto da oltre 12 anni proprio per tutelare i comportamenti
errati commessi dai contribuenti in buona fede.
L’altra, non meno importante, è quella contenuta nell’articolo 1 comma 5 del Decreto-legge
che blocca l’efficacia di tutte le CILAS e dei titoli abitativi depositati prima del 17 febbraio
2023 se, alla data del 30 marzo 2024, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da
fattura per lavori già effettuati.
In altre parole, i cittadini e le imprese, relativamente ad interventi già avviati, e magari
ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione
del credito e lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese
documentate (e pagate) da fatture alla data del 29 marzo 2024.
Risulta ulteriormente penalizzante la situazione nella quale le fatture siano state emesse
prima del 29 marzo scorso ma non siano state ancora pagate dai beneficiari delle detrazioni.
L’auspicio di tutti i commercialisti é che queste criticità possono trovare adeguata soluzione
in sede di conversione del Decreto-legge.